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Fondazione trasparente – Pagamenti  »  Indicatore di tempestività dei pagamenti

L’art. 33 del D. Lgs. 33/2013 afferma: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di bene, servizi e forniture, denominato: indicatore di tempestività di pagamento.”

Il DPCM 22/9/2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” registrato in G.U. n. 265 del 14/11/2014 stabilisce all’art. 9 commi da 3 a 5 le modalità di calcolo dell’indicatore. In particolare:

c.3 L’indicatore di tempestività dei pagamenti […] è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi nel periodo di riferimento.

c.4 Ai fini del presente decreto e del calcolo dell’indicatore si intende per:

  1. “transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna delle merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
  2. “giorni effettivi”, tutti i giorni di calendario, compresi i festivi;
  3. “data di pagamento”, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;
  4. “data di scadenza”, i termini previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
  5. “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

c. 5 Sono esclusi nel periodo di calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Il calcolo dell’indicatore è stato effettuato prendendo come riferimento le regole generali indicate nella circolare MEF n. 22 del 22 luglio 2015 pur se non direttamente applicabile agli enti controllati. Per la determinazione dei tempi di scadenza, è stato adottato come riferimento standardizzato il valore medio di 30 giorni.


È possibile consultare inoltre le statistiche relative all'ammontare complessivo dei debiti e al numero di imprese creditrici, suddivise per anno solare e schematizzate in questa tabella.

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